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Riforma dei regimi contabili semplificati

23 Lug 2011
Daniela F
Aziende e Lavoro

Riforma di alcuni regimi contabili semplificati e nuovi requisiti di accesso agli stessi regimi contabili semplificati, sono le misure adottate per favorire la costituzione di nuove attività, da parte di giovani o da parte di coloro che perdono il lavoro. L’obiettivo dell’amministraznione è quello di ridurre i costi amministrativi delle piccole e medie imprese.

In particolare, con il DL 70/2011 (“decreto sviluppo”), convertito dalla legge 106/2011, è stato previsto, per effetto dell’innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del DPR 600/1973.

Secondo le nuove regole, indicate nell’articolo 7 del decreto, possono accedere al regime le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (le precedenti soglie erano fissate, rispettivamente, in 309.874,14 e in 516.456,90 euro).

È da sottolineare, però, che le nuove disposizioni rivedono al rialzo soltanto le soglie di ricavi: pertanto, restano invariati i limiti di volumi d’affari per i quali è possibile fruire delle semplificazioni ai fini Iva, come, ad esempio l’effettuazione, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 542/1999, delle liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale anziché mensile.

Per i contribuenti “minimi”, l’articolo 27 del DL 98/2011 ha introdotto, a partire dal 2012, significative novità, con particolare riferimento ai requisiti di accesso e alla tassazione. Le nuove disposizioni puntano a favorire la costituzione di nuove imprese da parte soprattutto di giovani e di coloro che perdono il lavoro, prevedono che:

  • possano accedere al regime (introdotto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione ovvero che hanno iniziato un’attività dopo il 2007
  • il regime agevolato può essere adottato solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.

In sede di conversione del decreto 98, la legge 111/2011 ha previsto che si potrà fruire del regime agevolato anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma, comunque, non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Sono stabilite ulteriori limitazioni, riferibili all’attività esercitata nel periodo precedente l’adesione al regime dei minimi, similari a quelle previste a oggi per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000). Il contribuente, infatti, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, né può proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Possono, invece, applicare il regime semplificato coloro che precedentemente hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

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